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Modifiche fiscali per banche e istituzioni finanziarie

La legge introduce nuove aliquote dell'imposta sul reddito delle società per banche, istituti di credito e casse di risparmio e credito cooperative. Per i contribuenti con ricavi fino a 2 milioni di euro, viene mantenuta l'aliquota del 9% (ad eccezione di entità specificate). Le modifiche riguardano anche le aliquote fiscali su alcune istituzioni finanziarie.
Punti chiave
Viene introdotta un'aliquota IRES del 23% per banche, istituti di credito e casse di risparmio e credito cooperative, con aliquote transitorie del 30% e 26% in determinati anni d'imposta.
Per le banche e le istituzioni finanziarie più piccole che soddisfano il criterio di ricavi fino a 2 milioni di euro, l'aliquota è del 13%, con aliquote transitorie del 20% e 16%.
Nel caso di gruppi di consolidamento fiscale, l'aliquota del 23% si applica alla quota di reddito della banca nazionale appartenente al gruppo.
L'imposta su alcune istituzioni finanziarie è dello 0,0366% mensile della base imponibile, e dello 0,0293% per entità specificate (nel 2027, questa aliquota sarà dello 0,0329% per loro).
La legge entra in vigore il 1° gennaio 2026, ad eccezione delle modifiche relative all'imposta su alcune istituzioni finanziarie, che entrano in vigore il 1° gennaio 2027.
article Testo ufficiale account_balance Pagina del processo notifications_active Segui il progetto
54%
RISULTATI DELLE VOTAZIONI
2025-10-17
Favorevoli 238
Contrari 187
Astenuti 18
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Stato:
Diventato Legge
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Informazioni aggiuntive
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych.
Numero di stampa: PROJEKT USTAWY 1752
Data di inizio: 2025-10-02
Data di votazione: 2025-10-17
Votazione n.: 47