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Divieto di utilizzo di prove illegali nei procedimenti penali

Il progetto di emendamento al Codice di procedura penale introduce il divieto di utilizzare prove ottenute tramite un atto proibito (i cosiddetti "frutti dell'albero avvelenato"). Modifica inoltre le regole per la legalizzazione di prove di altri reati ottenute durante il controllo operativo, trasferendo il potere decisionale dal procuratore al tribunale.
Punti chiave
Introduzione di un divieto assoluto di condurre e utilizzare prove ottenute per procedimenti penali mediante un atto proibito (modifica dell'art. 168a).
Abrogazione dell'art. 168b, che consentiva al procuratore di decidere sull'uso di prove che eccedevano l'ambito del controllo operativo ordinato.
Introduzione dell'obbligo di approvazione del tribunale per utilizzare prove riguardanti un altro reato rivelato durante il controllo operativo (modifica dell'art. 237a).
Il procuratore avrà un mese dalla fine del controllo per richiedere al tribunale il permesso di utilizzare tali prove.
L'obiettivo della legge è proteggere il diritto alla privacy, la segretezza della corrispondenza e il diritto a un equo processo.
article Testo ufficiale account_balance Pagina del processo notifications_active Segui il progetto
55%
RISULTATI DELLE VOTAZIONI
2026-01-23
Favorevoli 240
Contrari 174
Astenuti 20
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Stato:
Trasmesso al Presidente
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Informazioni aggiuntive
Numero di stampa: 10_410
Data di inizio: 2024-05-21
Data di votazione: 2026-01-23
Riunione n.: 50
Votazione n.: 50