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Divieto di prodotti del tabacco riscaldato con aroma caratteristico

Il disegno di legge modifica le normative sulla tutela della salute recependo la direttiva delegata (UE) 2022/2100 della Commissione. Introduce una definizione di prodotto del tabacco riscaldato e rimuove l'esenzione dal divieto di immissione sul mercato di prodotti con un aroma caratteristico per questa categoria. La legge prevede un periodo transitorio, consentendo a tali prodotti di rimanere sul mercato per non più di 9 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
Punti chiave
Introduzione di una definizione di prodotto del tabacco riscaldato nella legge.
Inclusione dei prodotti del tabacco riscaldato nel divieto di immissione sul mercato di prodotti con un aroma caratteristico.
Istituzione di un periodo transitorio di 9 mesi dall'entrata in vigore della legge per i prodotti già sul mercato.
article Testo ufficiale account_balance Pagina del processo notifications_active Segui il progetto
96%
RISULTATI DELLE VOTAZIONI
2025-02-21
Favorevoli 412
Contrari 15
Astenuti 1
gavel
Stato:
Promulgato
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Numero di stampa: 10_982
Data di inizio: 2025-01-31
Data di votazione: 2025-02-21
Riunione n.: 29
Votazione n.: 28