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Definizione di tariffe ragionevoli per il trasporto marittimo interno non contiguo

Questa legge mira a garantire prezzi equi per il trasporto marittimo interno, in particolare verso i territori non contigui. Definisce una tariffa ragionevole come quella che rientra nel 10% di un indice di tariffe oceaniche internazionali comparabile. Ciò potrebbe influenzare il costo di beni e servizi per i residenti di queste aree.
Punti chiave
La legge introduce una nuova definizione di 'tariffa ragionevole' per il commercio marittimo interno.
Una tariffa è considerata ragionevole se rientra nel 10% di un indice di tariffe oceaniche internazionali comparabile.
L'obiettivo è prevenire l'eccessivo addebito per le spedizioni verso aree non contigue, il che potrebbe ridurre il costo della vita.
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Informazioni aggiuntive
Numero di stampa: 117_HR_299
Sponsor: Rep. Case, Ed [D-HI-1]
Data di inizio: 2021-01-13