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Divieto di commercio e possesso privato di primati

Questa nuova legge mira a limitare il commercio e il possesso privato di primati non umani vivi, come scimpanzé e lemuri. Proibisce l'importazione, l'esportazione, il trasporto, la vendita e il possesso di questi animali, con eccezioni specifiche per strutture autorizzate come zoo e centri di ricerca. I cittadini che già possiedono tali animali prima dell'entrata in vigore della legge dovranno registrarli e non potranno allevarli o venderli.
Punti chiave
Proibisce l'importazione, l'esportazione, il trasporto, la vendita e il possesso di primati non umani vivi (es. scimpanzé, gorilla, lemuri) nel commercio interstatale ed estero.
Le esenzioni si applicano a zoo autorizzati, strutture di ricerca, veterinari, santuari della fauna selvatica e individui che trasportano animali a strutture autorizzate.
I proprietari di primati esistenti devono registrare i loro animali entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, ma non potranno allevarli, acquisirli o venderli in seguito.
Saranno imposte sanzioni civili e penali per le violazioni delle nuove normative.
Gli zoo e altre strutture autorizzate devono garantire che non vi sia contatto diretto del pubblico con i primati (ad eccezione di lemuri e galago, dove è richiesta una barriera di 15 piedi), a meno che non si tratti di personale addestrato o veterinari.
article Testo ufficiale account_balance Pagina del processo
Scaduto
Sondaggio cittadino
Nessun voto espresso
Informazioni aggiuntive
Numero di stampa: 117_HR_3135
Sponsor: Rep. Blumenauer, Earl [D-OR-3]
Data di inizio: 2021-05-12