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Divieto di finanziamento diretto dei Procuratori Generali Statali da parte delle 501(c)(3).

Questa legge mira ad aumentare la trasparenza nelle azioni legali statali vietando alle organizzazioni di beneficenza esentasse (501(c)(3)) di finanziare direttamente i Procuratori Generali Statali. Il divieto copre i fondi destinati a cause legali, indagini o retribuzioni del personale. Ciò garantisce che l'applicazione della legge statale sia finanziata esclusivamente con fondi pubblici, riducendo potenzialmente l'influenza dei donatori privati sulle decisioni legali dello Stato.
Punti chiave
Le organizzazioni di beneficenza 501(c)(3) non possono più fornire finanziamenti diretti ai Procuratori Generali Statali.
Il divieto si applica al finanziamento di cause legali, indagini e retribuzioni del personale negli uffici dei Procuratori.
Le modifiche si applicheranno ai finanziamenti forniti negli anni fiscali a partire dal 31 dicembre 2024.
article Testo ufficiale account_balance Pagina del processo
Scaduto
Sondaggio cittadino
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Informazioni aggiuntive
Numero di stampa: 118_HR_9143
Sponsor: Rep. Fitzgerald, Scott [R-WI-5]
Data di inizio: 2024-07-25