Legge sulla Parità dei Farmaci Oncologici: Costi Uguali per Terapie Orali e Endovenose.
Questa legge impone ai piani sanitari di gruppo di trattare la compartecipazione ai costi (franchigie, copayments) per i farmaci oncologici orali prescritti in modo non meno favorevole rispetto ai farmaci somministrati per via endovenosa o iniettati da un operatore sanitario. L'obiettivo è ridurre gli oneri finanziari per i pazienti oncologici, garantendo che le terapie in pillole assunte a casa non comportino spese maggiori rispetto ai trattamenti somministrati in clinica. Le modifiche si applicano a partire dal 1° gennaio 2024.
Punti chiave
I piani assicurativi devono garantire che i costi a carico del paziente per i farmaci oncologici orali siano pari o inferiori a quelli per i farmaci somministrati per via endovenosa o iniettata.
La norma si applica ai piani sanitari di gruppo a partire dagli anni di piano che iniziano il 1° gennaio 2024 o successivamente.
È vietato ai piani aumentare i costi complessivi dei farmaci oncologici o riclassificare i benefici per aggirare il requisito di parità.
Scaduto
Informazioni aggiuntive
Numero di stampa: 118_S_2039
Sponsor: Sen. Smith, Tina [D-MN]
Data di inizio: 2023-06-15