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Esenzione fiscale per i risarcimenti destinati ai sopravvissuti alla tratta di esseri umani.

Questa legge modifica il codice tributario per escludere dall'imposta federale sul reddito qualsiasi risarcimento finanziario ricevuto dalle vittime della tratta di esseri umani. I danni civili, la restituzione o altri premi monetari concessi in relazione a casi di tratta non saranno più tassati. L'obiettivo è garantire che i sopravvissuti ricevano l'intero importo del risarcimento.
Punti chiave
Le somme ricevute come risarcimento per la tratta di esseri umani non saranno incluse nel reddito lordo imponibile.
I sopravvissuti manterranno l'intero importo del risarcimento finanziario loro assegnato, massimizzando il sostegno economico netto.
Le modifiche si applicano agli anni fiscali che iniziano dopo la data di entrata in vigore della legge.
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Numero di stampa: 119_HR_6227
Sponsor: Rep. Schneider, Bradley Scott [D-IL-10]