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Limitazione dei costi per l'assistenza prenatale dopo aborto o natimortalità.

Questa legge protegge le famiglie che subiscono un aborto spontaneo o una natimortalità da spese mediche inattese per l'assistenza prenatale. Se un piano sanitario utilizza un pagamento forfettario per il parto e i servizi prenatali, e il parto non avviene, i costi a carico del paziente per i servizi prenatali non possono superare l'importo che avrebbero pagato se il parto fosse avvenuto. Queste modifiche saranno effettive a partire dal 1° gennaio 2027, alleggerendo l'onere finanziario.
Punti chiave
Limitazione della compartecipazione alle spese (franchigie, coperture) per i servizi prenatali a seguito di aborto spontaneo o natimortalità.
I pazienti non pagheranno di più per le visite prenatali rispetto alla loro quota del pagamento forfettario originariamente previsto per il parto.
La norma si applica ai piani sanitari che utilizzano pagamenti forfettari per la maternità.
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Numero di stampa: 119_HR_6288
Sponsor: Rep. Vindman, Eugene Simon [D-VA-7]