Legge sull'esenzione dei piccoli prestatori dai nuovi obblighi di segnalazione.
Questa legge modifica l'Equal Credit Opportunity Act riguardante la raccolta dati sui prestiti alle piccole imprese. Esclude dalla definizione di istituzione finanziaria soggetta alle regole le entità che originano meno di 500 operazioni di credito all'anno. Per le istituzioni coinvolte, stabilisce un periodo di adeguamento di 3 anni seguito da un periodo di salvaguardia (safe harbor) di 2 anni, durante il quale la conformità è richiesta ma non sono previste sanzioni per il mancato rispetto delle norme.
Punti chiave
Le istituzioni finanziarie che hanno originato meno di 500 operazioni di credito per piccole imprese in ciascuno dei due anni precedenti sono escluse dai requisiti.
La legge prevede un periodo di 3 anni per conformarsi, seguito da un periodo di salvaguardia di 2 anni senza sanzioni per non conformità.
La definizione di "piccola impresa" è fissata alle entità con ricavi lordi annuali pari o inferiori a 1.000.000 di dollari.
Presentato
Informazioni aggiuntive
Numero di stampa: 119_HR_941
Sponsor: Rep. Hill, J. French [R-AR-2]
Data di inizio: 2025-02-04