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Esenzione fiscale per risarcimenti a vittime di tratta di esseri umani.

Questa legge esenta dall'imposta federale sul reddito tutti i risarcimenti civili, le restituzioni o altri premi monetari concessi ai sopravvissuti alla tratta di esseri umani. Ciò garantisce che il denaro ricevuto come riparazione per i danni subiti non venga ridotto dalla tassazione, massimizzando il sostegno finanziario effettivo per le vittime. Le modifiche si applicano agli anni fiscali che iniziano dopo l'entrata in vigore della legge.
Punti chiave
Le restituzioni e i danni civili assegnati ai sopravvissuti alla tratta di esseri umani sono esclusi dal reddito lordo federale.
L'esenzione si applica sia alla restituzione obbligatoria in procedimenti penali sia ai risarcimenti in azioni civili.
Le vittime manterranno l'intero importo del risarcimento assegnato senza dover pagare imposte federali su di esso.
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Numero di stampa: 119_S_3261
Sponsor: Sen. Cornyn, John [R-TX]